Liquidazioni Iva,
sanzioni oltre il termine

Fabrizio G. Poggiani


Operatori in totale apprensione per la prima liquidazione Iva, riferita ai contribuenti mensili, in scadenza il prossimo 16 febbraio. La data fissata per il primo versamento dell’Iva dell’era digitale per i contribuenti mensili a debito, è alle porte, ma il numero di scarti e l’impossibilità di reperire le fatture nel SdI, tra l’altro, ha generato un caos tale da mettere in apprensione tutti gli operatori che operano nel campo tributario e le stesse aziende, senza considerare l’intasamento degli adempimenti in scadenza nel mese in corso (esterometro, Intra, spesometro semestrale, lipe e certificazioni uniche).


Si tenga conto, innanzitutto, che l’art. 10, dl 119/2018, al comma 1, ha disposto che per il periodo transitorio non si applicano le sanzioni se la fattura è emessa entro il termine della liquidazione periodica dell’Iva, con eventuale riduzione dell’80% a condizione che la fattura in commento sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’Iva del periodo successivo; è chiaro che, per effetto delle note incertezze, anche qui indicate, i contribuenti hanno applicato, in questa prima fase, la norma appena indicata, con conseguente intasamento del sistema (provider – SdI).


Dopo la chiusura del mese di gennaio e l’emissione sia delle fatture immediate (tardive) sia delle fatture differite, anche la presunta semplificazione di inviare i documenti entro il termine della liquidazione periodica dell’Iva ha creato problemi di gestione in questi primi giorni di febbraio, tali da concretizzare ritardi oltre ogni più ragionevole attesa.


Sul punto viene evidenziata la possibilità che tali, seppure minimi, ritardi impattino anche sulle varie liquidazioni perché le fatture inviate dai fornitori a ridosso della data di liquidazione (per esempio, il 16/02) arriveranno con tre/quattro giorni di ritardo, con la conseguenza che potrebbero emergere problematiche inerenti alle stesse liquidazioni del tributo; il problema crea disagi anche sui termini di pagamento per il comparto agroalimentare, stante le disposizioni di cui all’art. 62, dl 1/2012.


Come indicato anche dal quotidiano (si veda ItaliaOggi, 6/02/2019) restano le problematiche sollevate dal Garante della privacy per gli operatori medici con la conseguenza che, a oggi, non possiamo contare su un esonero totale dall’emissione delle fatture elettroniche, con criticità ai fini della determinazione del debito Iva del primo mese dell’anno (gennaio).


Sussiste il problema dell’inversione contabile interna (reverse charge), anche questo problema segnalato dal quotidiano; si pensi, per esempio, alla fattura delle imprese di pulizia, per il quale la disciplina dell’inversione deve applicarsi nel mese di arrivo della fattura, come tracciata dal SdI, con l’emissione di un documento separato integrativo da inviare contestualmente (Agenzia delle entrate, Faq n. 36 del 27/11/2018). 


Da una minima ricognizione negli studi professionali e negli uffici delle imprese e/o delle associazioni di categoria si apprende di una miriade di complicazioni inerenti all’emissione della fattura elettronica; fatture elettroniche errate, addirittura nell’ammontare, fatture pervenute a soggetti diversi dai destinatari e clienti imbambolati davanti alla procedura a tal punto da chiedere costanti interventi da parte dei professionisti.


Complicata la gestione del plafond da parte degli studi professionali, stante il fatto che lo stesso si considera utilizzato nel momento in cui l’operazione di acquisto risulta effettuata, ai sensi dell’art. 6 del dpr 633/1972, ossia alla consegna o spedizione, per le cessioni di beni, ovvero al pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi; di conseguenza, soprattutto per gli studi che gestiscono la contabilità Iva per i propri clienti, si complica il monitoraggio dell’utilizzo del plafond, visto che il SdI non esegue il detto controllo e visto che le fatture differite sono riepilogative dei ddt emessi nel mese di riferimento.


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